REINSERIMENTO GAE DOCENTI ILLEGITTIMAMENTE CANCELLATI PER NON AVERE PRESENTATO DOMANDA DI CONFERMA-AGGIORNAMENTO
REINSERIMENTO GAE DOCENTI ILLEGITTIMAMENTE CANCELLATI PER NON AVERE PRESENTATO DOMANDA DI CONFERMA-AGGIORNAMENTO
I docenti cancellati dalle Graduatorie ad esaurimento per non avere presentato domanda di conferma-aggiornamento hanno diritto ad essere reinseriti nelle medesime graduatorie senza che rilevi a tal fine l’aver presentato, dopo tale cancellazione, la relativa domanda in occasione degli aggiornamenti di tali graduatorie.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con ordinanza n. 1702 del 24 aprile 2017 con cui, in riforma della sentenza n. 11554/2016 emessa dal Tar Lazio, sez. III Bis che in un primo momento aveva negato il reinserimento nelle GAE a tali docenti, ha accolto il ricorso presentato dagli Avv.ti Maurizio Riommi e Martina Favaroni, confermando di fatto il proprio consolidato orientamento espresso in materia (sentenze n. 3658 e 3616 del 2014, nonché le ordinanze nn. 721, 470 e 301 del 2017).
Protagoniste della vicenda sono delle docenti precarie che, inserite nelle GAE dopo aver superato il concorso indetto dal MIUR nel 1999 ed in attesa del tanto agognato posto di ruolo, si sono accorte, senza alcun avvertimento da parte dell’Amministrazione scolastica, di essere state “depennate” da tali graduatorie.
Dopo gli infruttuosi ricorsi presentati presso i Tribunali ordinari ed amministrativi, finalmente tali docenti si sono viste riconoscere il diritto al reinserimento in GAE in quanto, ad avviso del supremo Collegio la normativa ministeriale è illegittima “…nella parte in cui non ha previsto l’obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell’onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest’ultima …. Non è conforme a regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l’onerare il docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute gravemente lesive conseguenti alla mancata e ulteriore manifestazione di detta volontà”.
Il Consiglio di Stato ha precisato che i decreti ministeriali, nella parte in cui sanciscono la definitiva esclusione dalle GAE dei docenti che non hanno presentato domanda di conferma-aggiornamento, si pongono in evidente contrasto con la normativa di rango primario contenuta nell’art. 1, comma 1-bis del D.L. n. 97 del 2004, convertito con modificazioni dalla L. 143 del 2004 in base alla quale è consentito “…A domanda dell’interessato, da presentarsi entro il medesimo termine…il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione”.
ordinanza depennati GAE_20170426152343 (1)